Regolamento interno

 

PREMESSA


a) La partecipazione alla vita scolastica richiede il pre-requisito della disponibilità ad una progressiva interiorizzazione del significato di norme e regole. Esse sono dei DISPOSITIVI PER PREVENIRE L’ARBITRIO del singolo, nel quadro dello svolgimento sereno e produttivo della vita organizzativa di un’entità che “trascende”, e superiore al singolo stesso, ciòè la Comunità Educativa.
b) Chiunque fa parte della Comunità Educativa, a qualsiasi titolo, è oggi chiamato a dare senso (sensemaking) al proprio ruolo, alle funzioni e ai compiti, dai quali deriva una parte considerevole dell’identità personale e collettiva. Tale capacita di “dare senso” è strettamente connessa con l’identità, la ragion d’essere e la missione della Comunità Educativa: la formazione e l’educazione. La Comunità Educativa e uno spazio organizzativo finalizzato alla formazione moderna delle nuove generazioni. Tra le diverse variabili che concorrono alla descrizione della Comunità Educativa va riconosciuto il primato alla qualità delle relazioni tra le persone che la costituiscono. I processi di insegnamento/apprendimento, le attività ausiliare, amministrative, tecniche e di tutti gli altri settori, avvengono si con il ricorso a tecnologie e strumenti ma, in primo piano, c’è sempre la RELAZIONE tra le menti e le personalità dei soggetti.
Al presidio di un’alta qualità delle dinamiche relazionali nel gruppo-classe sono particolarmente chiamati gli studenti. Nella consapevolezza che sulla diversità delle motivazioni vi sono anche condizionamenti sociò-economici e culturali di provenienza, gli studenti più motivati devono trovare uno spazio maggiore nel gruppo-classe, condividendo le proprie risorse intellettuali e relazionali con i coetanei più in difficoltà. Gli studenti meno impegnati devono assumere consapevolezza della propria condizione ai fini di un creativo miglioramento, evitando di esercitare dinamiche relazionali negative e di scarsa qualità. Le dinamiche negative sono l’invidia, la competizione fine a se stessa, la conflittualità come scarica di tensioni assorbite fuori dalla scuola, il “controllo sociale al negativo” sul gruppo-classe, ai fini di rallentare, orientare, bloccare le attività e le relazioni.

c) L’ispirazione a produrre e incarnare valori nel proprio comportamento scaturisce dall’indagine sulla natura, la definizione stessa di “valore” e “disvalore”. I “valori” sono veri e propri “apparecchi” di trasformazione dell’energia primordiale del singolo soggetto, energia che ha origine negli impulsi di derivazione animale, in una forma civilizzata di energia. Riferimento immediato va trovato nella capacita -acquisita dall’individuo già dalla seconda infanzia- di dilazionare alcuni impulsi in riferimento a specifici contesti. Il dis-valore, all’opposto, è un dispositivo che disgrega, fa regredire, la canalizzazione creativa dell’energia. Riferimento immediato va oggi trovato, da un lato, nel consumo di sostanze voluttuarie, in quanto incapacità di contenere stimoli e desideri in un quadro di salute ed equilibrio per la vita dell’organismo individuale. Dall’altro, nelle condotte illegali, in quanto incapacità di interiorizzare le regole che consentono la vita sociale, in quanto organismo collettivo.
d) L’interiorizzazione delle regole e la capacita di dare senso sono fattori connessi con la propensione a motivare e ri-motivare se stessi e gli altri. La motivazione alla conoscenza e al miglioramento costituisce un circolo virtuoso, non attività unidirezionale. L’impegno dei docenti è motivante per gli studenti. Ma anche studenti impegnati sono motivanti per i docenti. Tali circolarità virtuose –tra regole, sensemaking, qualità delle relazioni, investimento sui valori- valgono in tutte le direzioni, a tutti i livelli e per tutte le componenti della Comunità Educativa.

CAPITOLO I - PRINCIPI INFORMATORI

Art.1

La scuola è un pubblico servizio finalizzato alla formazione culturale e civile dei giovani che deve garantire il diritto allo studio inteso come acquisizione di un più alto livello di conoscenza e di capacita critiche, come formazione professionale di base in grado di consentire sia l'inserimento nel mondo del lavoro sia l'accesso agli studi superiori e come acquisizione progressiva di una immagine sempre più consapevole e approfondita della realtà sociale. Essa deve garantire le condizioni per una reale maturazione dei giovani, nel pieno rispetto delle loro personalità. Una personalità che, attraverso il caratteristico sviluppo dell'età evolutiva, e avviata verso l’acquisizione di una specifica autonomia ed e portatrice di propri interessi culturali che, nella scuola e attraverso la scuola, chiedono di essere valorizzati, arricchiti ed espressi.

Art.2

Perché il diritto-dovere allo studio possa essere esercitato con completezza, in piena liberta individuale e collettiva, è indispensabile che l'attività scolastica si svolga secondo regole nelle quali tutti possono riconoscersi. Coloro che operano nella scuola, devono porre i principi e le finalità educative della loro attività ed ispirare il loro comportamento alle norme della più civile democratica convivenza.

Art.3

Ad ogni insegnante si richiede una specifica capacita professionale, al fine di assicurare una sua iniziativa responsabile nelle scelte didattiche e nella programmazione degli itinerari di apprendimento in armonia con le linee programmatiche del consiglio di classe. In relazione a ciò si pone, per il docente, l'esigenza di una approfondita preparazione non solo sul piano culturale specifico ma anche su quello didattico. Da ciò, la necessita di un aggiornamento come diritto e dovere che permetta al docente di acquisire gli strumenti necessari per svolgere i propri compiti.

Art.4

Ad ogni studente si richiede l'assunzione di tutte le responsabilità e dei doveri che la sua condizione comporta e in primo luogo il rispetto di tutte le persone che operano nella scuola e dei beni che costituiscono il patrimonio scolastico di tutti.

Art.5

Gli organi collegiali sono il luogo in cui si incontrano le singole componenti. In particolare, il Consiglio di classe e il luogo privilegiato del confronto e del coordinamento degli interventi delle singole discipline, dell'elaborazione di un progetto programmatico da verificarsi nei suoi sviluppi e nei suoi risultati. Se nello svolgimento di tale lavoro emergono posizioni conflittuali, occorre che sia garantita alte singole componenti una soluzione della massima salvaguardia dei principi informatori.

CAPITOLO II - ATTIVITÀ DIDATTICA

Art.6

I docenti svolgeranno la loro attività didattica tenendo conto del livello di partenza della classe, operando con flessibilità nel rispetto dell’autonomia scolastica, purché non pregiudichino la complessiva preparazione finale, perciò la programmazione didattica dei singoli insegnanti, presentata in Presidenza all'inizio dell'anno ai Direttori dei Dipartimenti Disciplinari e nei consigli di classe, va continuamente tenuto presente da docente e studenti durante lo svolgimento del corso. Sarà quindi opportuno che gli studenti vengano stimolati ad acquisire consapevolezza del livello di comprensione del programma svolto e che siano messi in grado di comunicarlo all'insegnante in modo da partecipare efficacemente al lavoro didattico. E’ opportuno, pertanto, che gli insegnanti esplicitino alla classe i propri criteri di valutazione.
Il programma viene comunicato in presidenza alla fine dell'anno scolastico e deve portare in calce la firma di due rappresentanti degli studenti.

CAPITOLO III - COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA

Art.7

Docenti e studenti sono tenuti a svolgere attività connesse esclusivamente al fine didattico-educativo.

Art.8

La presenza degli studenti è obbligatoria oltre alle lezioni, anche a tutte le altre attività autorizzate (uscite didattiche, ricerche culturali, cineforum, ecc.) che vengono svolte nel contesto didattico-educativo.

Art.9

I docenti sono tenuti a limitare al massimo le uscite degli studenti dalle aule durante l'orario di lezione, ivi compreso l'intervallo tra un'ora e l'altra. In ogni caso non è consentita l'uscita per più di uno studente per volta, nonché la loro permanenza fuori dalle aule al termine dei compiti in classe o durante le interrogazioni.

Art.10

II personale non docente, durante le ore di lezione, è tenuto a svolgere opera di vigilanza, nei corridoi, nei servizi e a tenersi a disposizione degli insegnanti per necessita attinenti l'attività didattica.

Art.11

Durante gli intervalli tra le lezioni, il personale docente deve vigilare sul comportamento degli studenti che può rivelarsi di nocumento a persone o cose.

Art.12

Mentre si richiama alla massima osservanza di tutte le leggi, si ritiene utile ricordare a tutte le componenti come la legge 11 novembre 1975 n.584 vieti di fumare nei luoghi pubblici. Si ricordano le disposizioni recentemente emanate in proposito dal Ministero della Sanità con la circolare 28 marzo 2001 n. 4 che, riferendosi alla direttiva della Presidenza del Consiglio del 14 dicembre 1995, ribadisce che fra i destinatari della legge n.584/1975 sono comprese "tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative", precisando anche che fra i luoghi in cui si applica il divieto di fumo rientrano tutti i locali aperti al pubblico "in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti". In particolare, la circolare medesima cita fra i locali scolastici cui si applica il divieto: aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni", oltre ai locali utilizzati per riunioni o incontri. Infine, per l'osservanza del divieto sancito dalla legge, la circolare detta precise istruzioni per la sorveglianza e l'applicazione delle sanzioni previste.
La nota del Miur n.419 del 23 maggio 2002, si colloca sullo stesso piano attuativo delle disposizioni sul divieto di fumo.

CAPITOLO IV - MODALITA D’USO E FUNZIONAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI

Art.13 - Aula Magna (o sala docenti)

L'aula magna e disponibile per lo svolgimento delle attività didattiche, di rappresentanza e di partecipazione previste dai decreti delegati per tutte le componenti scolastiche, fatte salve le indispensabili esigenze di sicurezza.

Art.14-Aule

I docenti e gli studenti che lo reputino necessario, possono usufruire delle aule scolastiche, compatibilmente con l'orario del Personale non docente, anche nelle ore pomeridiane; la responsabilità di tale uso è dell'insegnante che ha sottoscritto la necessaria domanda di utilizzo, a meno che non vi sia assunzione di responsabilità da parte di studenti e della Presidenza.

Art.15 - Atrio e corridoi

Lo spazio scuola potrà essere utilizzato da Docenti, non Docenti e studenti solo per affissioni autorizzate e negli spazi predisposti, facendosi divieto di affissione in qualunque altro spazio interno e sulle pareti esterne del fabbricato. All’interno della scuola potranno altresì essere svolte attività o mostre, organizzate dalle componenti della scuola, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, purché esse non pregiudichino le imprescindibili esigenze di sicurezza.

Art.16-Biblioteca

• La biblioteca è aperta alla consultazione ed al prestito secondo le modalità e gli orari predisposti annualmente dalla Presidenza.
• II Consiglio di Istituto procede periodicamente, sentito il parere del responsabile della biblioteca, alle delibere di acquisto dei libri su proposte avanzate dalle componenti scolastiche.

Art.17 - Aule specialistiche e laboratori

1. All’inizio di ogni anno scolastico, nella prima riunione del Collegio dei Docenti, accertata la completa disponibilità degli interessati, il Preside procede alla nomina dei Docenti responsabili dei Gabinetti Scientifici e dei Laboratori.
2. Le proposte di acquisto di materiale utile al funzionamento dei laboratori e dei gabinetti tecnico-scientifici sono demandate ai Docenti responsabili, i quali faranno pervenire tali proposte al Consiglio di Istituto in forma scritta e circostanziata, valutando le necessita didattiche e tenendo conto dei tempi di acquisto e delle compatibilità economiche.
3. L’uso pomeridiano delle aule specialistiche e dei laboratori e consentito solo se presente l'insegnante e su preventiva richiesta agli organi competenti.

Art.18 - Uso fotocopiatrici

1. E vietato fotocopiare interi libri o interi capitoli.
2. E vietato mandare alunni a richiedere fotocopie.
3. Si raccomanda l’uso della fotocopiatrice dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Art.19 – Palestra

La palestra utilizzata dalla scuola e quella del Centro Sportivo Chianello concessa in convenzione fra gli EE LL, tutti i giorni dalle 8,20 alle 13,20. La vigilanza esterna e garantita da un custode comunale.

 

CAPITOLO V - ORARIO DELLE LEZIONI

Art.20

L’orario giornaliero delle lezioni e stabilito annualmente dal Preside, tenuto conto delle disposizioni Ministeriali e delle proposte fatte dal Collegio dei; Docenti, sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto.

Art.21

L’orario delle lezioni è formulato dalla Presidenza privilegiando le esigenze didattiche.

Art.22

La durata di ogni ora di lezione e di 60 minuti; tuttavia, per esigenze connesse con i caratteri della popolazione scolastica dell'Istituto. riferibili in particolare ai problemi del pendolarismo e dei trasporti, essa è riducibile a 50’ o a 55’ senza eventuali recuperi da parte del personale come da normativa vigente in materia.

 

CAPITOLO VI

Art.23 - ENTRATE IN RITARDO E PERMESSI D’USCITA ANTICIPATI

Fermo restando che l’orario di inizio delle lezioni e fissato per le 8.20   e/o 8,15 (martedì e venerdì) ( e che per quell’ora gli studenti  dovranno essere presenti in classe e i Docenti almeno 5 min. prima).
Gli eventuali ritardi fino alle ore 8.30 saranno giustificati dal Docente della 1^ ora (che di fronte al ripetersi di tali episodi, potrà non ammettere lo studente in classe fino all’inizio dell’ora successiva, informandone il responsabile del plesso e tramite questo, la famiglia dell’interessato).
Dopo tale orario, l’eventuale ingresso in ritardo dovrà essere autorizzato con permesso della Presidenza (che gli studenti dovranno richiedere prima di entrare in classe ) e di norma sarà consentito solo alle ore 9.20.
Dopo l’inizio della 2^ ora (9.20) gli studenti potranno essere ammessi in classe solo in presenza di comprovati motivi di necessita, comunicati espressamente dai genitori (anche telefonicamente).
I permessi di uscita anticipata (di norma non prima delle 11.20) potranno essere concessi dalla Presidenza dietro richiesta motivata dei genitori o di alunni maggiorenni, possibilmente con almeno un giorno di preavviso.
Gli studenti minorenni dovranno essere rilevati da un genitore o da una persona dotata di delega firmata dal genitore stesso.

Art. 24 - USCITA DALLE CLASSI ED USO DELLE “MACCHINETTE”

Durante le ore di lezione (in particolar modo nella 1^ ed in quella successiva all’intervallo) non sarà possibile uscire dalle rispettive classi se non in caso di necessita e mai più di una persona alla volta.
In particolare non sarà consentito servirsi delle “macchinette” distributrici di bevande se non prima dell’inizio delle lezioni ovvero durante l’intervallo. Le bevande dovranno in ogni caso essere consumate sul posto.

Art. 25 – REGISTRO ELETTRONICO E SCHEDA DEI VOTI ON-LINE

I docenti sono tenuti a riportare i voti che concorreranno alla valutazione quadrimestrale. Si raccomanda ai genitori un periodico controllo dello stesso, chiedendo eventuali conferme o chiarimenti ai docenti nei colloqui settimanali.

Art. 26 - RISPETTO STRUTTURE E PULIZIA AULE

Gli studenti sono tenuti a rispettare le strutture e le dotazioni dell’Istituto (servizi, laboratori, …) in particolare a lasciare le aule in condizioni “civili” al termine delle lezioni, evitando di abbandonare rifiuti (lattine, cartacce, …) sotto i banchi. Di fronte a evidenti episodi di incuria o danneggiamento saranno presi i opportuni provvedimenti.

Art. 27 - ESONERI EDUCAZIONE FISICA

Gli alunni che intendono chiedere l’esonero dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica, dovranno consegnare in segreteria entro e non oltre il 20 ottobre di ciascun anno scolastico, la seguente documentazione:
- domanda in carta semplice indirizzata al Preside dell’Istituto, utilizzando l’apposito modulo, da ritirare in segreteria, in cui devono essere indicate
le generalità del richiedente (si prega di indicare sulla domanda la classe, il corso e la sezione che si frequenta)
- il tipo di esonero da usufruire che può essere permanente (per tutto l’anno scolastico) o temporaneo (per un certo periodo di tempo), di cui devono essere precisati, se possibile, l’inizio e il termine.
- certificato medico, attestante l’impossibilita a svolgere lezioni di Educazione Fisica, rilasciato dall’Ufficiò Sanitario del Comune di residenza, o dalla competente A.S.L.

Art. 28 - Assenze degli studenti

1. Tutte le assenze degli studenti anche se maggiorenni, dovranno essere motivate per iscritto usando l'apposito libretto.
2. In caso di assenze per motivi di salute superiori a 5 giorni (compresi i giorni festivi intermedi) e necessario che gli studenti esibiscano la certificazione medica e la giustificazione verrà effettuata dal docente della 1^ ora.
3. Se l'assenza e prolungata, la famiglia deve comunicarlo preventivamente in Presidenza.
4. Se l'assenza non e dovuta a malattia, occorre specificarne il motivo.
5. Nel caso di assenze ripetute da parte dello studente, la Presidenza si riserva di chiedere ai genitori, anche a mezzo di convocazione, i necessari chiarimenti.
6. Le giustificazioni vanno presentate al docente della 1^ ora di lezione del giorno di rientro. In caso di dimenticanza, lo studente sarà accettato in classe con riserva. Tale giustificazione dovrà essere presentata inderogabilmente il giorno successivo ed in mancanza saranno presi provvedimenti disciplinari dal Preside.

Art. 29 - Ingresso ed uscita dei docenti dall'Istituto

1. Il personale docente dovrà trovarsi in aula 5 minuti prima dell'orario di inizio delle sue lezioni ponendosi quale esempio di puntualità nei confronti degli studenti. (Comma 5 art. 42 Nuovo contratto collettivo di lavoro del comparto scuola).
2. L'uscita del personale docente dall'Istituto all'ultima ora di lezione, non potrà mai precedere quella degli studenti, che rimarranno affidati, sino alla loro uscita, alla sua responsabilità.

Art. 30 - Rapporti con le famiglie

'Istituto garantisce un rapporto continuo con le famiglie: ogni docente e a disposizione nel rispetto del deliberato degli OO.CC., nell'ambito della mattinata, per incontrare, previo appuntamento, i genitori, il calendario di ricevimento dei docenti viene comunicato agli studenti all'inizio dell'a.s. con apposita circolare.

 

CAPITOLO VII

Art. 31

La vigilanza sugli studenti compete al corpo docente e all’occorrenza per motivata necessita e per il tempo strettamente necessario, ai collaboratori scolastici.

Art. 32

Le strutture della scuola appartengono a tutta la Comunità e gli studenti devono essere sensibilizzati e indotti a riflettere su! fatto che danni ad esse arrecati, si ripercuotono sulla Comunità stessa che non può utilizzarli. In questo spirito la scuola ha il dovere di richiedere il risarcimento per danni arrecati alle strutture.

Art. 33

Gli studenti che con il loro comportamento non permettono un proficuo svolgimento dell'attività educativa e didattica, vengono segnalati dal personale docente e non docente alla Presidenza che provvede, sentiti gli interessati, ad un richiamo ufficiale che potrà determinare conseguenze negative sul voto di condotta.
Qualora l’atto di indisciplina sia particolarmente grave, ripetuto o premeditato, gli organismi competenti (Preside, Consiglio di classe, Organo di Garanzia) ad applicare la sospensione dalle lezioni e le altre sanzioni disciplinari più gravi previste dalle normative vigenti, dandone avviso alle famiglie degli studenti interessati.

Art. 34

In caso di flagrante danneggiamento anche non premeditato, il responsabile e tenuto al risarcimento del danno, quantificato dagli organismi competenti, ferma restando la possibilità di applicare le misure disciplinari previste.

Art. 35

Nel caso sia impossibile individuare il responsabile, il danno sarà risarcito da tutti gli studenti che utilizzano le parti danneggiate; quando esso si sia verificato nelle aule. normali o speciali che siano, sarà risarcito da tutti gli allievi ammessi a frequentare.

Art. 36

Le sanzioni economiche, ove previste, vengono comminate dal Preside o da un suo delegato ed il ricavato, iscritto in apposito capitolo del bilanciò di Istituto, viene devoluto ad opere di manutenzione dell'Istituto stesso.

Art. 37 - Assemblee studentesche

1. Assemblea d'Istituto: poiché l'Istituto non dispone di locali idonei, l'assemblea di Istituto si svolgerà nei locali messi a disposizione dalle amministrazioni comunali.
2. Assemblea di classe: riguarda gli studenti di una classe ed ha una durata massima di 2 ore da usufruire nell'arco del mese.
La richiesta (con l'indicazione del giorno, delle ore, dell'ordine del giorno) va presentata almeno cinque giorni prima in Presidenza dai rappresentanti di classe e controfirmata dal docente/i delle ore interessate.
Si fa presente agli studenti che le ore a disposizione per l'assemblea di classe, dovranno essere soggette a turnazioni tra i vari docenti della classe.

CAPITOLO VIII - APPLICAZIONI

Art. 38

Per quanto sopra esposto il presente regolamento deve essere osservato e fatto osservare a tutti coloro che sono comunque autorizzati a frequentare l'istituto.

Art. 39

A tale fine copia del regolamento verrà fornita ad ogni operatore della Comunità scolastica e, all'atto della prima iscrizione, ad ogni studente perche ne sia informato con la famiglia e perche ne acquisisca i contenuti. Verrà garantita, inoltre, una copia per ogni aula.

Art. 40

Copie del regolamento verranno affisse e rinnovate annualmente nell’ingresso dell'Istituto, nella sala professori, negli uffici amministrativi, e sul sito web dell’Istituto. 

Art. 41  Norme deontologiche rivolte ai docenti

Al fine di consentire un ordinato e trasparente svolgimento della vita scolastica si rende noto l’articolato concernente alcune norme comportamentali rivolte ai docenti e regolarmente approvate dal Consiglio di Istituto.

  1. Ogni docente in servizio sarà presente almeno 5 minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio della lezione
  2. Ogni docente all’inizio della prima ora accoglierà i propri alunni in classe.
  3. Ogni docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il proprio registro personale, il registro di classe.
  4. Il docente a disposizione volontaria o obbligatoria alla prima ora sarà presente nell’istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.
  5. Il docente a disposizione volontaria deve comunque fornire indicazioni per una sua pronta reperibilità.
  6. Nell’ora di ricevimento delle famiglie, (solo prima metà del mese), il docente sarà presente nell’istituto. Si ricorda che l’ora di ricevimento e intesa dal legislatore come obbligo di servizio (art. 14, comma 2, D.P.R. 399).
  7. Ciascun docente non consentirà l’uscita di più di un alunno per volta per i bagni e solo dopo la prima ora di lezione (eccetto per i casi di assoluta necessita); ciascun docente durante il periodo di intervallo avrà la responsabilità di vigilare sul corretto comportamento degli alunni presenti negli spazi di propria competenza.
  8. I docenti chiamati a presiedere le assemblee di classe, vigileranno ai fini di un ordinato svolgimento dell’assemblea stessa oltre che consentire ed incoraggiare il perseguimento di importanti mete formative quali l’abitudine al dialogo, il rispetto degli altri nonché delle più elementari regole democratiche.
  9. Ciascun docente vigilerà affinché nessuno fumi nei locali scolastici.
  10. Ciascun docente si adopererà perche ciascun alunno sia responsabilizzato al rispetto della struttura in scolastica genere, alla buona tenuta del banco nonché degli eventuali attrezzi di laboratorio.
  11. Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni adoperandosi perche siano evitate le contraffazioni.
  12. Ogni docente avrà cura di comunicare alle famiglie gli esiti dei compiti in classe.
  13. Ogni docente segnalerà in presidenza i casi di assenze di lunga durata o periodiche.
  14. Alla fine delle lezioni ogni docente vigilerà a che non si verifichino incidenti lungo il percorso.
  15. Il docente, che per un urgente o grave motivo o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe, e tenuto a chiamare il personale ausiliario di turno per il temporaneo compito di vigilanza alunni.
  16. Ogni docente si atterra alla programmazione concordata in seno al consiglio di classe e si adopererà per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative.
  17. Ogni docente vigilerà al buon andamento della scuola offrendo la propria collaborazione alla presidenza, impegnandosi per la realizzazione dei deliberati collegiali nonché del Piano dell’Offerta Formativa.
  18. Ogni docente si impegnerà perche ogni alunno acquisisca le competenze cognitive previste dal Piano Formativo e affinché siano raggiunti gli standard qualitativi prefissati dalla “Carta dei Servizi”.
  19. Ciascun docente collaborerà con i colleghi impegnati nei vari gruppi di lavoro o alla realizzazione dei diversi progetti regolarmente approvati in sede collegiale.
  20. Ciascun docente si adopererà perche l’immagine esterna della scuola corrisponda all’impegno quotidianamente profuso dall’intera Comunità scolastica.
  21. Sono a disposizione di ciascun docente in presidenza i seguenti registri: registro verbali consigli di classe, registro verbali collegio docenti, registro verbali consiglio di istituto, registro verbali giunta esecutiva, registro attività incentivate, copia delle programmazioni dei consigli di classe.
  22. I permessi brevi, i permessi per motivi personali, per esami, ……. previsti dal C.C.N.L. sono, a domanda, autorizzati dal Dirigente Scolastico.
  23. A seguito della più recente normativa ogni docente dovrà tempestivamente informare le famiglie delle votazioni conseguite alle prove scritte e/o orali conseguite da ogni singolo alunno.

 
Art. 42 Regolamento di disciplina degli alunni
Art. 42 .1 (Doveri dello studente)

  1. Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola (DPR 24/6/98,n.249, art.3 comma 1).
  2. Lo studente si presenta a scuola con tutto il materiale didattico occorrente, con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell’istituzione. Utilizza la tenuta sportiva per le lezioni e le attività ginniche e sportive.
  3. Lo studente è tramite di unione tra la scuola e la famiglia; la fa conoscere ai suoi genitori e li invita a partecipare alle iniziative che lo riguardano; informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
  4. Lo studente usa un linguaggio corretto , evita ogni forma di aggressività e le parole offensive; e leale, riconosce i propri errori e si assume le proprie responsabilità.
  5. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni (DPR 24.6.98, n.249, art.3 comma 3).
  6. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l’ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo più confortevole ed accogliente (DPR 24.6.98, n. 249, art.3 comma 6). Contribuisce al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
  7. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
  8. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell’orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza (DPR 24.6.98, n. 249, art.3 com4).
  9. Lo studente utilizza a scuola solo quegli oggetti personali necessari alla sua attività di studio: e vietato l’uso del cellulare durante l’attività didattica.
  10. E’ consentito il parcheggio dei motorini negli appositi spazi non custoditi; l’accesso e l’uscita devono avvenire esclusivamente a motore spento.

 Art. 42.2 (codice disciplinare)

  1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative, si ispirano ai principi di giustizia, gradualità e proporzionalità e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della Comunità scolastica (DPR 24.6.98, n. 249, art.4, comma 2).
  2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.(DPR 24.6.98, n. 249 art.4, comma 5).
  3. La responsabilità disciplinare e personale (DPR 24.6.98, n. 249, art.4, comma 3); la sanzione e pubblica.
  4. Il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
    1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza
    2. rilevanza dei doveri violati
    3. grado del danno o del pericolo causato
    4. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti l’infrazione
    5. concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro
  5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità (DPR 24.6.98 n. 249, art.4, comma 4).
  6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
  7. In caso di violazione delle norme del codice penale con atti o comportamenti, il dirigente della scuola ha l’obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.
  8. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di un massimo dei dodici mesi precedenti. Per recidiva s’intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
  9. La recidiva nelle mancanze di cui alle successive lettere b) e c), sanzionate nei dodici mesi di riferimento, comportano la sanzione di maggiore gravita tra quelle previste nell’ambito delle medesime lettere
  10. L’allontanamento dalle lezioni può prevedere l’obbligo della frequenza dal secondo giorno.
  11. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l’organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni (DPR 24.6.98, n. 249, art.4, comma 1):
    1. richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanza ai doveri di diligenza e puntualità, abbigliamento poco decoroso; scarsa cura dell’igiene personale.
    2. richiamo scritto per la recidiva delle cause di cui al punti a), violazioni non gravi alle norme di sicurezza, assenza ingiustificata ed arbitraria, linguaggio blasfemo.
    3. allontanamento dalla Comunità scolastica da uno a cinque giorni per il perdurare delle cause di cui ai punti a) e b), danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri, falsificazione di atti relativi alla frequenza scolastica.
    1. allontanamento dalla Comunità scolastica da sei a dieci giorni, per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, danneggiamento e sottrazione di oggetti di valore, uso di sostanze psicotrope. La scuola interviene anche per fatti avvenuti al di fuori se correlati o inerenti.
    2. allontanamento dalla Comunità scolastica fino a quindici giorni per offese gravi alla dignità della persona, spacciò di sostanze psicotrope, molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all’interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone, per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome (DPR 24.6.98, n. 249, art.4, comma 7).
    3. allontanamento dalla Comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni, comunque commisurata alla gravita del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone (DPR 24.6.98, n. 249, art.4, comma 9).
  1. L’organo competente può integrare le sanzioni di cui alle lettere c) e d) e relativamente al danneggiamento o alla sottrazione di oggetti, con l’obbligo del risarcimento del danno arrecato.
  2. Fermo restando il contributo di cui al comma precedente, l’organo competente può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni , ad eccezione di quella prevista dal comma 11, lett. f) del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente , con la famiglia e con l’equipe psico-pedagogica presente nella scuola.
  3. L’alunno che e incorso nella sanzione dell’allontanamento dalla scuola superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente può, a giudizio dell’organo competente, non essere ammesso a partecipare alle visite di istruzione o ad altre attività programmate.
  4. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d’anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell’autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti (DPR 24.6.98, n. 249, art.4, c.10).
  5. Per infrazioni gravi che comportino l’allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, la scuola provvederà, per quanto possibile, ad informare l’alunno dell’attività didattica svolta in classe.
  6. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia, e al coordinatore di classe.
  7. Al termine dell’anno scolastico in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell’alunno.
  8. Il dirigente, nel caso di sanzioni particolarmente gravi di cui alle lettere c) e seguenti del comma 11, previo deliberazione del Consiglio di classe, può darne pubblicità nelle forme più efficaci, anche tramite menzione nel libretto dello studente.

 

Art. 42.3 (organi competenti)

  1. L’insegnante è competente per le sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo precedente.
  2. Il dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l’allontanamento dalla scuola, su proposta o previa consultazione del coordinatore della classe frequentata dallo studente.
  3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola, su proposta del dirigente o del coordinatore della classe di appartenenza dello studente (DPR 24.6.98, n. 249 art.4, comma 6).
  4. Il Consiglio di classe e il dirigente decidono la sanzione dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato.
  5. Lo studente può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso (DPR 24.6.98, n. 249 art.4, comma 3).
  6. Contro le decisioni del Consiglio di classe, che prevedono l’allontanamento dalla scuola, e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli studi.
  7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (DPR 24.6.98, n. 249, art.4, comma 11).
  8. Le procedure relative all’irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall’avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale, il procedimento e estinto.
  9. Il voto relativo alle decisioni disciplinari del Consiglio di Classe e segreto. Non e consentita l’astensione.

 

 

COMMA 4 IMPUGNAZIONI

1) Contro la sanzione disciplinare dell’allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica e ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Provveditore agli Studi (art. 328, commi 2 e 3 D. L.vo 16/04/1994, n° 297).
2) Contro le altre sanzioni disciplinari e ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo.

COMMA 5 ORGANO DI GARANZIA

Il Consiglio d’Istituto elegge il rappresentante dei genitori (oltre al Presidente) con i seguenti compiti:
- decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari di tipo A, B.
- decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, circa l’applicazione del Regolamento di disciplina.
L’Organo di garanzia e composto da:
- Presidente del Consiglio di Istituto (membro di diritto)
- Tre docenti eletti dal Collegio dei docenti
- Un genitore
- Due studenti eletti dall’Assemblea degli Studenti.
Il processo verbale d’ogni riunione e trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Per la validità delle deliberazioni e richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.
L’Organo di garanzia dura in carica tre anni.
Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie.
In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive.
In ogni caso i membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo.

COMMA 6  DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali rettifiche al regolamento potranno essere proposte da un qualsiasi membro del Consiglio di Istituto (genitori, docenti, ATA) che ne faccia motivata richiesta anche su eventuali indicazioni provenienti dalle varie componenti.
COMMA 7  «E’ vietato in classe l'uso dei telefoni cellulari, videofonini, palmari, mp3 che devono essere tenuti spenti e riposti in cartella: i contravventori saranno puniti con il sequestro dell'apparecchio, che verrà consegnato al Dirigente Scolastico. Tuttavia ne è consentito l'uso preventivamente autorizzato dal docente, sia in caso di emergenza conclamata, sia durante la ricreazione».
COMMA 8   «L’apparecchio sequestrato verrà restituito direttamente ai genitori che si presenteranno a scuola per la formale consegna. In caso di ripetute violazioni da parte del medesimo studente, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n°249/1998), verranno applicate le seguenti sanzioni a carattere progressivo:

  1. Alla terza infrazione ritiro dell’apparecchio e sua restituzione ai genitori alla fine dell’anno scolastico;
  2. In caso di continuo e reiterato uso improprio dell’apparecchio, in aggiunta da quanto già previsto dal comma precedente, previo attento esame dei fatti contestati, si procederà a sanzioni disciplinari secondo quanto già indicato nel regolamento interno d’Istituto».

COMMA 9    «Ai docenti non è consentito l’uso del cellulare durante le attività didattiche».

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA STUDENTESCA

Articolo 1 - ASSEMBLEA STUDENTESCA
Comma 1 - Il Comitato Studentesco è costituito dai Rappresentanti di classe e di Istituto,dal Presidente e dai Moderatori; possono parteciparvi inoltre tutti gli studenti che lo desiderino, senza diritto di parola.
Comma 2 - L'assemblea deve essere convocata, come previsto dal comma 2, art.14, D.P.R.
297/94, dalla maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.
Nel caso in cui il Comitato Studentesco non raggiunga il limite legale, lo stesso verrà di nuovo convocato dal Presidente.

Comma 3 – Il tema dell’Assemblea verrà deciso prima della stessa dal Comitato Studentesco con metodo di votazione di maggioranza relativa.
Comma 4 - La data dell'Assemblea, decisa dal Presidente e dai Moderatori ai fini, innanzitutto, dei tempi delle comunicazioni ai diversi organi competenti, deve essere al più presto comunicata al Preside, che in presenza di circostanze obiettive potrà concordare una data diversa.
Comma 5 - L'Assemblea può svolgersi una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, in un numero non superiore a sette nell’anno scolastico. Il calendario di massima verrà proposto per l’intero anno scolastico.
Comma 6 - L'Assemblea non può, ope legis, essere convocata negli ultimi 30 giorni dell'anno scolastico.
Comma 7 - L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti del Liceo, al Preside o ad un suo delegato, con diritto di parola, e a tutti i docenti.
Comma 8 - Fatta eccezione per l'insegnante delegato dal Preside, e per gli insegnanti che fossero stati eventualmente invitati dal Comitato Studentesco ad esprimersi in Assemblea su un determinato argomento, l'intervento di tutti gli insegnanti in Assemblea e subordinato all'approvazione degli studenti, che verrà verificata dal Presidente o da un Moderatore per alzata di mano.
Comma 9 - La partecipazione all'Assemblea e facoltativa: gli studenti che non desiderano partecipare devono rimanere nelle classi assegnate. L’assemblea si effettua con un minimo di adesione del 65% degli Studenti.
Comma 10 – Al termine dell'Assemblea, che deve avere una durata non inferiore alle due ore, gli studenti rientreranno alle proprie abitazioni.
Comma 11 - Durante ogni Assemblea, vi sarà una persona delegata dal Presidente o da un  Moderatore a registrare le mozioni e ciò che di significativo avviene; sarà poi cura del  Presidente stilare un resoconto da conservare, che possa essere da tutti consultato.
Comma 12 - Possono partecipare all'Assemblea studentesca, su invito del Presidente o dei Moderatori, il Presidente del Consiglio di Istituto e dell'Assemblea dei genitori.

 Regolamento Viaggi di istruzione e uscite didattiche

PREMESSA

Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione rappresentano un momento didattico e formativo importante . Le indicazioni sotto riportate devono pertanto essere accuratamente rispettate per l’organizzazione di uscite didattiche e viaggi d’istruzione.

 

 

A) CRITERI VALIDI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE E DELLE VISITE DIDATTICHE

1) Escludere l’ultimo mese di lezioni,salvo deroghe eccezionali per attività sportive programmate in ambito nazionale o internazionale e per attività di educazione ambientale.
2) Evitare la coincidenza con scrutini, elezioni scolastiche,ecc.
3) Non superare il limite di 6 giorni, utilizzabili in una o più occasioni .Oltre i 6 giorni occorre la delibera del Consiglio di Istituto.
4) Non programmare viaggi in ore notturne,anche se si tratti di visite guidate da concludersi nell’arco della giornata. Le uniche eccezioni sono ammesse per gli spostamenti in treno (oppure in nave od aereo, nei casi in cui si ritenga realmente più conveniente l’uso di questi mezzi di trasporto) . Il treno e, comunque, da preferirsi anche per fruire dei recenti accordi con l‘azienda Trenitalia.
5) E’ consigliabile affidarsi ad agenzie specializzate. La scelta dell’agenzia richiede tuttavia l’esame formale di almeno tre ditte (punto 9.6 della C.M.291/ ’92). La ditta scelta dovrà fornire una dichiarazione scritta in conformità del punto 9.7 e garantire , sempre per iscritto, quanto indicato nel successivo punto 9.10 circa l’idoneità dei mezzi, del numero dei guidatori e della qualità dei servizi offerti.
6) La scelta dei luoghi da visitare in Italia non deve escludere i centri minori che offrano particolare interesse storico - artistico o possibilità di conoscenze tecniche per le attività produttive che vi si svolgono; e opportuno interpellare in proposito gli Enti Provinciali del Turismo, anche per attingere informazioni sui periodi di maggior flusso di turisti che potrebbero intralciare le visite nelle città più frequentate.
7) Anche nei viaggi connessi ad attività sportive devono essere considerate le precipue finalità educative dei viaggi scolastici, quali la socializzazione, l’apprendimento di cognizioni integrative a quelle acquisite in classe, la conoscenza dei luoghi e degli aspetti culturali ed artistici.
8) Se l’iniziativa riguarda singole classi o anche più classi, vi deve partecipare il maggior numero possibile di studenti (almeno i due terzi di ciascuna classe).
9) Per ogni visita didattica (intera giornata in territorio extraurbano) e viaggio di istruzione, occorre acquisire agli atti, per tutti gli studenti , il consenso scritto delle famiglie.
10) Non includere nel programma ore a disposizione degli studenti, per non abbandonare la sorveglianza sugli stessi.
11) I genitori sono ammessi, senza oneri a carico del bilanciò della scuola, a condizione che, muniti di propria assicurazione, si impegnino a partecipare alle attività programmate.
12) Scegliere gli accompagnatori (uno ogni 15 studenti, fino ad un massimo di tre per classe) fra i docenti delle classi partecipanti, preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio. Nei viaggi all’estero almeno un docente deve conoscere la lingua del paese da visitare e comunque non devono mai essere inferiori a due. Se partecipano studenti portatori di handicap, può essere deliberata l’aggiunta di un accompagnatore qualificato (fino a due studenti). Ciascun docente non può partecipare a più di due viaggio nel medesimo anno scolastico. Ai docenti accompagnatori spetta l’indennità di missione. Per quest’ultima, nel programmare i viaggi, particolare attenzione deve essere riposta nelle effettive risorse economiche della scuola.

C) ITER ORGANIZZATIVO E DOCUMENTAZIONE ALLA DOMANDA

Su precisa proposta dei docenti il Consiglio di Classe delibera e verbalizza l’effettuazione del viaggio d’istruzione.
Il Docente organizzatore deve presentare le tre schede sotto elencate:
1. Scheda di sondaggio (copia del preventivo) alle famiglie con tipo di attività e limite di spesa;
2. Proposta di viaggio su modello predisposto dalla scuola e relazione allegata del docente organizzatore;
3. Scheda di adesione delle famiglie al programma proposto. L’eventuale rinuncia (che comporta penalità) sarà regolamentata dal contratto stipulato con l’agenzia di viaggio.

D) PARTECIPAZIONE

 Premesso che le  visite guidate ed i viaggi d’istruzione devono essere programmati da ciascun Consiglio di Classe, i docenti devono valutare l’opportunità di effettuare il viaggio d’istruzione anche in relazione all’andamento didattico disciplinare della classe interessata.

Date le finalità, l’uscita didattica e il viaggio d’istruzione devono vedere la partecipazione di almeno i due terzi della classe. Eventuali casi di assenza dovuti a motivi familiari dovranno essere motivati per iscritto dai genitori.
Nel caso di studenti il cui comportamento non dia garanzia di serietà, il docente accompagnatore potrà prendere contatto con le famiglie ed avvertire che non si ritiene opportuno che lo studente partecipi al viaggio.
Al fine di agevolare la partecipazione di tutti gli studenti, ogni Consiglio di Classe dovrà  evitare di progettare viaggi particolarmente onerosi  per le famiglie.

 

E) ACCOMPAGNATORI

Gli accompagnatori devono essere in misura di uno ogni 15 studenti o frazione,fino ad un massimo di tre per classe, fra i docenti delle classi partecipanti, preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio. In ogni caso, per viaggi all’estero, gli accompagnatori devono essere almeno due, anche con classi poco numerose: e consigliabile in questo caso l’abbinamento ad altra classe/i.
Uno tra i docenti accompagnatori dovrà essere nominato “ Capogruppo”, con incarico specifico di supervisione, organizzazione del programma giornaliero, responsabilità dei rapporti con i fornitori di servizi ( hotel, ristoranti,autisti,guide turistiche), mediazione di controversie, decisione in eventuali situazioni di emergenza.

F) RIENTRO

Il rientro deve avvenire preferibilmente in un giorno prefestivo o, al limite, entro le ore sette a.m. di un giorno festivo, al fine di avere il tempo sufficiente per permettere la regolare ripresa delle lezioni il giorno successivo.

G) PERIODO DI EFFETTUAZIONE

Da settembre ad aprile

H) TERMINE DI PRESENTAZIONE

Entro il 15 novembre per tutti i viaggi di istruzione e pure per tutte le visite didattiche che si effettueranno durante l’anno scolastico.

I) DURATA DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE

Biennio: durata massima due giorni
Triennio: durata massima sei giorni

PER LE VISITE E I VIAGGI occorre tener presente che:

a) Si deve verificare la copertura assicurativa
b) E’ opportuno che l’effettuazione delle visite e dei viaggi sia preceduta da un’adeguata preparazione preliminare per fornire le prime informazioni e stimolare la successiva rielaborazione delle esperienze
c) E’ consigliabile prendere preventivamente contatto con gli organismi responsabili di musei, gallerie, centri di cultura, monumenti, mostre, ecc. da visitare,per fruire del libero ingresso ai gruppi di studenti accompagnati, che per i musei italiani e previsto dalla legge 27 giugno 1985 n° 332 nei riguardi delle scuole statali, parificate e legalmente riconosciute (chiarimenti in merito possono essere richiesti alle Sovrintendenze regionali dipendenti dal Ministero dei Beni culturali). Ciò vale anche per i viaggi all’estero, per i quali devono essere interessati l’Ambasciata o il Consolato italiano o, nel caso di visite ad organismi internazionali – come Comunità Europea, ONU – gli uffici di tali organismi che operano in Italia.
d) Prima dei viaggi all’estero e bene che la scuola informi tempestivamente l’Ambasciata italiana o il Consolato italiano del paese prescelto (e bene fornire informazioni dettagliate sul viaggio, l’alloggio prenotato e programma di visita).
e) Ogni partecipante (accompagnatori e studenti) deve essere munito di valido documento d’identificazione e, nel caso di viaggio all’estero, documento valido per l’espatrio.
f) Per facilitare l’ingresso a musei ecc. gli accompagnatori devono poter esibire un certificato collettivo del Capo d’Istituto attestante la qualifica di docenti e studenti.
g) Non e consentito agli studenti partecipanti l’esonero da alcuna attività programmata.
h) Durante gli spostamenti in automezzo verifica che vengano rispettati gli impegni assunti dalla azienda-trasporti in conformità della normativa CEE: riposi del guidatore (45 minuti ogni 4 ore e mezza di percorrenza), 2 autisti per percorrenze di durata superiore alle 9 ore.
i) Tutte le entrate (compresi i contributi di enti e le quote dei singoli studenti) e le spese devono passare attraverso il bilanciò con le normali procedure contabili; per le piccole spese può essere accreditata una somma in contanti ad uno degli accompagnatori che ne darà documentato riscontro.
l) Nel caso di rinuncia al viaggio, la quota versata dall’alunno come anticipo non sarà restituita. La quota a saldo sarà restituita nella misura prevista dal contratto stipulato con l’Agenzia.

ATTIVITÀ DI ISTITUTO

- Sportiva (settimana bianca - verde –blu- trekking – canoa – equitazione……..)
- Effettuazione: lungo tutto l’arco dell’anno (settembre – aprile)
- Termine di presentazione: stesso iter delle visite d’istruzione.

 

 

 

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